L’amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico introdotto in Italia con la Legge n. 6 del 2004, nato per tutelare le persone che, per effetto di una malattia, disabilità o condizione temporanea, non sono in grado di provvedere ai propri interessi in modo autonomo.
È una misura flessibile, meno rigida dell’interdizione o dell’inabilitazione, che si adatta alle specifiche esigenze del beneficiario. Tuttavia, molte persone si trovano disorientate di fronte a questa procedura: chi può richiederla? Come si nomina l’amministratore? Quali poteri ha?
In questo articolo rispondiamo in modo chiaro alle domande più frequenti sull’amministrazione di sostegno, per offrire una guida pratica a familiari, assistenti e soggetti interessati.
1. Che cos’è l’amministrazione di sostegno?
È un istituto giuridico pensato per proteggere le persone fragili, attraverso la nomina di un soggetto (l’amministratore di sostegno) che agisce nell’interesse del beneficiario, aiutandolo nella gestione di atti patrimoniali, sanitari o personali.
È uno strumento flessibile e personalizzabile, attivabile anche per periodi temporanei o solo per specifiche esigenze.


2. Chi può richiederla?
Possono richiedere l’amministrazione di sostegno:
- Lo stesso interessato (anche se parzialmente capace);
- Il coniuge o il partner convivente;
- I parenti entro il 4° grado;
- Gli affini entro il 2° grado;
- Il tutore o curatore;
- Il pubblico ministero;
- I responsabili dei servizi sociali o sanitari.
La richiesta va presentata al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata ha la propria residenza o domicilio.
3. Come si presenta la domanda?
La domanda si presenta con un ricorso al giudice tutelare presso il Tribunale competente.
Nel ricorso vanno indicati:
- I dati del beneficiario;
- Le ragioni della richiesta;
- Le condizioni di salute della persona;
- Le attività per cui si chiede l’intervento di un amministratore;
- L’eventuale proposta di un soggetto idoneo a ricoprire l’incarico.
È importante allegare documentazione medica, certificati, eventuali relazioni dei servizi sociali o psicologi.
4. Chi può essere nominato amministratore di sostegno?
L’amministratore può essere:
- Un familiare del beneficiario (coniuge, figlio, fratello, ecc.);
- Una persona di fiducia;
- In mancanza di persone idonee, anche un professionista esterno o un avvocato nominato dal giudice.
Il giudice valuta sempre l’interesse e il benessere del beneficiario nella nomina.
5. Quali sono i poteri dell’amministratore di sostegno?
I poteri vengono stabiliti nel decreto di nomina e possono essere molto ampi o limitati, a seconda della situazione concreta. Alcuni esempi:
- Gestione del conto corrente;
- Firma di contratti;
- Vendita o affitto di immobili;
- Consenso a trattamenti sanitari;
- Presentazione di domande per pensioni o agevolazioni.
L’amministratore non sostituisce del tutto il beneficiario, ma lo assiste o lo rappresenta solo per gli atti previsti dal giudice.
6. È necessario rendere conto al giudice?
Sì. L’amministratore ha l’obbligo di:
- Presentare un rendiconto periodico delle spese e delle attività svolte;
- Richiedere autorizzazione per atti straordinari (ad esempio, vendere una casa);
- Informare il giudice in caso di cambiamenti significativi nella condizione del beneficiario.
Questi obblighi servono a garantire trasparenza e tutela degli interessi della persona assistita.
7. Quando termina l’amministrazione di sostegno?
Può terminare:
- In caso di decesso del beneficiario;
- Per miglioramento delle condizioni di salute;
- Su decisione del giudice, quando non è più necessaria;
- Per sostituzione dell’amministratore (in caso di dimissioni, conflitti o inadempienze).
Conclusione
L’amministrazione di sostegno è uno strumento fondamentale per garantire dignità, protezione e autonomia alle persone fragili, in un equilibrio tra tutela e rispetto della libertà individuale.
Tuttavia, per attivarla correttamente e gestirla nel modo più utile possibile, è fondamentale conoscere i meccanismi legali e agire con il supporto di un professionista esperto in materia di diritto di famiglia e delle persone.
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