L’amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico introdotto in Italia con la Legge n. 6 del 2004, nato per tutelare le persone che, per effetto di una malattia, disabilità o condizione temporanea, non sono in grado di provvedere ai propri interessi in modo autonomo.
È una misura flessibile, meno rigida dell’interdizione o dell’inabilitazione, che si adatta alle specifiche esigenze del beneficiario. Tuttavia, molte persone si trovano disorientate di fronte a questa procedura: chi può richiederla? Come si nomina l’amministratore? Quali poteri ha?

In questo articolo rispondiamo in modo chiaro alle domande più frequenti sull’amministrazione di sostegno, per offrire una guida pratica a familiari, assistenti e soggetti interessati.

1. Che cos’è l’amministrazione di sostegno?

È un istituto giuridico pensato per proteggere le persone fragili, attraverso la nomina di un soggetto (l’amministratore di sostegno) che agisce nell’interesse del beneficiario, aiutandolo nella gestione di atti patrimoniali, sanitari o personali.
È uno strumento flessibile e personalizzabile, attivabile anche per periodi temporanei o solo per specifiche esigenze.

2. Chi può richiederla?

Possono richiedere l’amministrazione di sostegno:

  • Lo stesso interessato (anche se parzialmente capace);
  • Il coniuge o il partner convivente;
  • I parenti entro il 4° grado;
  • Gli affini entro il 2° grado;
  • Il tutore o curatore;
  • Il pubblico ministero;
  • I responsabili dei servizi sociali o sanitari.

La richiesta va presentata al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata ha la propria residenza o domicilio.

3. Come si presenta la domanda?

La domanda si presenta con un ricorso al giudice tutelare presso il Tribunale competente.
Nel ricorso vanno indicati:

  • I dati del beneficiario;
  • Le ragioni della richiesta;
  • Le condizioni di salute della persona;
  • Le attività per cui si chiede l’intervento di un amministratore;
  • L’eventuale proposta di un soggetto idoneo a ricoprire l’incarico.

È importante allegare documentazione medica, certificati, eventuali relazioni dei servizi sociali o psicologi.

4. Chi può essere nominato amministratore di sostegno?

L’amministratore può essere:

  • Un familiare del beneficiario (coniuge, figlio, fratello, ecc.);
  • Una persona di fiducia;
  • In mancanza di persone idonee, anche un professionista esterno o un avvocato nominato dal giudice.

Il giudice valuta sempre l’interesse e il benessere del beneficiario nella nomina.

5. Quali sono i poteri dell’amministratore di sostegno?

I poteri vengono stabiliti nel decreto di nomina e possono essere molto ampi o limitati, a seconda della situazione concreta. Alcuni esempi:

  • Gestione del conto corrente;
  • Firma di contratti;
  • Vendita o affitto di immobili;
  • Consenso a trattamenti sanitari;
  • Presentazione di domande per pensioni o agevolazioni.

L’amministratore non sostituisce del tutto il beneficiario, ma lo assiste o lo rappresenta solo per gli atti previsti dal giudice.

6. È necessario rendere conto al giudice?

Sì. L’amministratore ha l’obbligo di:

  • Presentare un rendiconto periodico delle spese e delle attività svolte;
  • Richiedere autorizzazione per atti straordinari (ad esempio, vendere una casa);
  • Informare il giudice in caso di cambiamenti significativi nella condizione del beneficiario.

Questi obblighi servono a garantire trasparenza e tutela degli interessi della persona assistita.

7. Quando termina l’amministrazione di sostegno?

Può terminare:

  • In caso di decesso del beneficiario;
  • Per miglioramento delle condizioni di salute;
  • Su decisione del giudice, quando non è più necessaria;
  • Per sostituzione dell’amministratore (in caso di dimissioni, conflitti o inadempienze).

Conclusione

L’amministrazione di sostegno è uno strumento fondamentale per garantire dignità, protezione e autonomia alle persone fragili, in un equilibrio tra tutela e rispetto della libertà individuale.
Tuttavia, per attivarla correttamente e gestirla nel modo più utile possibile, è fondamentale conoscere i meccanismi legali e agire con il supporto di un professionista esperto in materia di diritto di famiglia e delle persone.


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